FOGGIA – La disavventura di un singolo che diventa un vantaggio per la collettività. Questo, in sintesi, rappresenta la sentenza del Tar del Piemonte che ha posto la parola fine al tentativo obbligatorio di conciliazione con le compagnie aeree per i passeggeri che hanno dovuto fronteggiare un ritardo o la cancellazione del volo. La decisione dei giudici parte dalla disavventura capitata G.M.S., 50enne originario della provincia di Foggia, che vive e lavora a Verona. L’uomo, per presenziare a un evento familiare per lui molto importante, programmò con largo anticipo un viaggio di rientro a Lucera, dove vive la sua famiglia, per il giorno 18 febbraio 2023. Prenotò un volo aereo operato dalla compagnia Ryanair con partenza prevista alle ore 7.45 dall’aeroporto Catullo di Verona, e arrivo alle 9.05 presso l’aeroporto di Bari. Una volta giunto nel capoluogo pugliese, si sarebbe poi spostato con un ulteriore “mezzo di terra” (anch’esso prenotato in anticipo) per raggiungere la metà finale, con un orario coincidente con l’arrivo del volo che gli avrebbe consentito di arrivare a Lucera intorno alle 11.00 del mattino.
Ma il progetto pianificato si arenò il giorno stesso della prevista partenza. Recatosi all’aeroporto di Verona l’uomo venne a sapere della cancellazione del volo a pochi minuti dal decollo. Non avendo ricevuto alcuna offerta di viaggio su voli alternativi, fu costretto a compiere un lungo viaggio in auto grazie al quale poté raggiungere Lucera solo in tarda serata, circostanza che gli impedì di partecipare all’importante impegno familiare.
Come è logico che fosse, il 23 marzo 2023 il signor G.M. decise di inoltrare un reclamo alla compagnia per ottenere il rimborso delle spese oltre alle somme dovute a titolo di compensazione pecuniaria di 250 euro secondo quanto prevede il Regolamento europeo “per tutte le tratte aeree inferiori pari a 1500 chilometri”. Dalla compagnia non giunse alcun riscontro. Di conseguenza, l’uomo avrebbe voluto procedere per via giudiziaria, eventualità preclusa da una delibera dell’Art (Autorità di Regolazione dei Trasporti) che ha stabilito che “non è possibile proporre un ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità”.
Pertanto, G.M.S., su suggerimento del suo legale – l’avvocato foggiano Michele Tarquinio –, decise di presentare ricorso al Tar per ottenere la sospensione dell’efficacia della suddetta delibera.
Lo scorso 24 ottobre il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) presieduto dal magistrato Rosa Perna, ha accolto l’istanza presentata da G.M.S. – rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata – annullando una porzione della delibera, la quale stabiliva che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento europeo per i ritardi o le cancellazioni dei voli, non fosse possibile proporre un ricorso in sede giurisdizionale senza prima aver esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il Collegio ha rilevato “l’incompatibilità tra la compensazione monetaria in misura fissa spettante agli utenti e la logica transattiva propria delle procedure conciliative obbligatorie”.
« La sentenza del Tar è molto importante in quanto è stato eliminato quello che di fatto rappresentava un intralcio, un limite alla tutela dei passeggeri, che adesso non devono più passare attraverso una conciliazione obbligatoria, ma possono chiamare direttamente in causa le compagnie aeree» – commenta l’avvocato Michele Tarquinio, legale di G.M.S. nella causa contro Ryanair – «Ho proposto al mio assistito di sospendere l’azione risarcitoria, per ottenere la revoca della delibera dell’Art. Sapevamo che ci fossero i presupposti fattuali e giuridici per l’annullamento del provvedimento. Ritengo che la sentenza, eliminando una stortura nell’applicazione della normativa europea, supererà il vaglio del Consiglio di Stato in caso di impugnazione da parte dell’Avvocatura. L’obbligatorietà del tentativo di conciliazione – ha aggiunto Tarquinio – era una peculiarità esclusivamente italiana, che non aveva precedenti in Europa e che rappresentava una sorta di discrimine ai danni dei passeggeri italiani i quali, a differenza dei passeggeri degli altri paesi, non potevano chiamare in causa le compagnie per ottenere i risarcimenti dovuti, se non dopo aver esperito una inutile, quanto difficoltosa – soprattutto sul piano tecnico e burocratico – procedura conciliativa».